Normativa di riferimento· Decreto ricezione direttiva europea D.L. 78/2015· Decreto ambiente dlgs. n. 152/2006· Direttiva “NEC” Direttiva Europea riduzione emissioni COM (2013) 920 final 2013/0443· Legge 4 marzo 2014, n. 46 in attuazione della direttiva 2010/75/UE (Economia circolare)· Decreto “Scia 2”· Pacchetto norme europee low-carbon economy· Accordo di Parigi sul clima COP21· Schema di decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri, in attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014Sintesi delle norme ed entrata in vigore1. Emissioni con regime di multe per le raffinerie o impianti affini in vigore dal 1 gennaio 2017.2. Le norme del "decreto milleproroghe" su rifiuti e discariche e del D.L. 78/2015 – in vigore.3. Tracciabilità dei rifiuti con il sistema Sistri interamente digitalizzato in vigore dal 1 gennaio 2016.4. Adeguamento degli impianti di incenerimento in vigore dal 10 gennaio 2016.5. Disincentivazione delle discariche attraverso tassazione – in vigore dal 1 gennaio 2016.6. Economica circolare (rifiuti zero), modifiche Legge 4 marzo 2014, n. 46, sanzioni sulle emissioni, etc. – in vigore.7. Decreto Scia 2. Semplificazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 4) e semplificazione degli interventi di bonifica (art.5)8. Pacchetto norme europee low-carbon economy in fase di approvazione9. Accordo di Parigi sul clima COP2110. Schema di decreto legislativo, approvato dal consiglio dei ministri, in attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 in vigore dal 1 gennaio 20171) Emissioni con regime di multe per le raffinerie o impianti affiniLIMITI DI EMISSIONE IMPIANTI INDUSTRIALI. Viene prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali per consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente.Rifiuti: un anno di proroga per il contratto Sistri con SelexIn campo ci dovrebbe essere anche la proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, del contratto Sistri tra il ministero dell’Ambiente e la Selex Se-Ma per garantire la prosecuzione del servizio di controllo per la tracciabilità dei rifiuti. Viene prorogato al 1° gennaio 2017, invece, il termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali per consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione.In campo ci dovrebbe essere anche la proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, del contratto Sistri tra il ministero dell’Ambiente e la Selex Se-Ma per garantire la prosecuzione del servizio di controllo per la tracciabilità dei rifiuti. Viene prorogato al 1° gennaio 2017, invece, il termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali per consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione.2) Le norme del "decreto milleproroghe" su rifiuti e discariche e del D.L. 78/2015Il decreto-legge 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe, convertito con la legge n. 11/2015), contiene, all'articolo 9, una serie di disposizioni in materia di rifiuti e discariche.Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.Il successivo comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI. Ulteriori proroghe riguardano l'applicazione delle sanzioni: quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006) si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015, mentre le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-bis) non si applicano per tutto il 2015.Il comma 4-bis aumenta da 60 a 120 giorni il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, nell'ambito delle attività di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.I commi 4-ter e 4-quater differiscono al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza della fase transitoria durante la quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province.Con il D.L. 78/2015, al comma 9-ter dell'articolo 7, è prevista una disposizione transitoria per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico" (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9-M6 e M7.La norma è esplicitamente finalizzata a favorire la corretta gestione dei centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti.Inoltre con l'articolo 11, comma 16-bis del D.L. 78 del 2015 viene modificata la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) del comma 1 dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente).Si ricorda che il comma 16-bis reca un contenuto identico a quello dell'articolo 1 del decreto legge n. 92 del 2015, abrogato dalla legge di conversione del D.L. 78/2015.3) Tracciabilità dei rifiuti con il sistema Sistri interamente digitalizzatoDal primo gennaio il sistema di tracciabilità dei rifiuti diventa totalmente operativo, incluse le relative sanzioni per irregolarità nell’utilizzo del sistema, che potranno anche arrivare fino a maxi multe da 93 mila euro. Il 31 dicembre 2015, infatti, cesserà il «doppio binario» per le imprese e gli enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità. In sostanza, sarà l’ultimo giorno di utilizzo del sistema tradizionale cartaceo (formulari, registro di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale), che nell’ultimo anno ha affiancato il sistema di tracciabilità informatico. Ancora un anno di tempo, invece, per i grandi impianti di combustibili, che devono adeguarsi ai nuovi limiti di emissione: chi chiede una deroga entro fine 2015 avrà tempo fino a fine 2016 per adeguarsi. A disporre questa proroga è il decreto milleproroghe approvato ieri in Consiglio dei ministri. A dettare invece la scadenza del doppio binario Sistri, invece, era stato il decreto Milleproroghe dello scorso anno; più precisamente, l’articolo 9, comma 3, della legge 11/2015, che ha convertito il decreto legge n. 192/2014.Così, dal prossimo primo gennaio, i soggetti obbligati ad utilizzare il Sistri (e cioè le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che hanno più di 10 dipendenti) non potranno più utilizzare i registri di carico/scarico cartacei ed i vecchi formulari di identificazione dei rifiuti (per capirne di più si veda ItaliaOggi Sette 21 dicembre 2015 ). Dalla stessa data scatteranno poi le sanzioni per irregolarità nell’utilizzo del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, commi da 3 a 9, del dlgs. n. 152/2006).4) Adeguamento degli impianti di incenerimentoScade il 10 gennaio 2016 il termine entro cui gli impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti storici, ossia già in funzione nel biennio 2003/2004, devono adeguarsi alle nuove regole in materia dettate dal dlgs 152/2006. La prescrizione è imposta dall’articolo 237-viginties-duo del «Codice ambientale» introdotto dal dlgs 46/2014, il provvedimento che ha riformulato la normativa di settore dando attuazione alla direttiva 2010/75/Ue sulle emissioni industriali ed innalzando i parametri di tutela ambientale previsti dall’uscente dlgs 133/2005.Soggetti interessati. Ai sensi dell’articolo 237-quater del dlgs 152/2006 la nuova disciplina riguarda gli stabilimenti di incenerimento e quelli di coincenerimento di rifiuti solidi o liquidi, ad eccezione di: alcuni impianti di gassificazione o pirolisi (quelli che processano gas purificati non costituenti rifiuti, con emissioni non superiori a quelle del gas naturale); impianti che trattano unicamente rifiuti vegetali ex 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2) del Codice ambientale, rifiuti animali ex regolamento (Ce) n. 1069/2009, rifiuti da prospezione e sfruttamento di petrolio e gas in installazioni offshore ed inceneriti a bordo; impianti sperimentali per ricerca, sviluppo e sperimentazione che trattano meno di 50 tonnellate/rifiuti l’anno.La nuova scadenza del 10 gennaio 2016 interessa in particolare, ai sensi dell’articolo 237-ter del dlgs 152/2006: gli impianti autorizzati prima del 28 dicembre 2002 purché messi in funzione entro il 28 dicembre 2003; quelli oggetto di domanda di autorizzazione chiesta entro il 28 dicembre 2002 e operativi entro il 28 dicembre 2004.5) Disincentivazione delle discariche attraverso tassazionePALERMO - 18/12/2015 Sicilia - Per far quadrare i conti sulle tasche dei cittadini, In arrivo Ecotassa Sicilia: nuovo balzello per i sicilianiAlmeno il 45 per cento di differenziata. Chi non ci arriverà pagherà di più il già esistente tributo regionale per il conferimento in discarica. La Regione corre ai ripari e nel disperato tentativo di far quadrare i conti della Finanziaria 2016 si è inventata un altro balzello, che si riverserà a caduta, sui contribuenti.E´ già stata denominata Ecotassa Sicilia perchè la Sicilia è la regione con il più basso volume di raccolta differenziata il governo ha penato bene di colpire quegli enti che non raggiungeranno entro il prossimo anno almeno il 45 per cento di differenziata. In caso contrario pagheranno una aliquota maggiorata rispetto a quella attuale prevista per il conferimento nelle discariche. Basti pensare che la stragrande maggioranza dei comuni siciliani si attesta tra il 10 e il 15 per cento di raccolta differenziata e i conti sono presto fatti. L´assessore all´Ambiente Vania Contraffatto ha iscritto infatti 28 milioni di entrate in Finanziaria. Oltre alla maggiorazione anche in tributo speciale che, sempre calcolando le medie attuali, dovrebbe valere nel primo anno tra i cinque e i sei milioni. Insomma l´ecotassa in salsa siciliana vale 35 milioni di euro. Ma ci saranno anche sconti assicura l´assessore: "I Comuni che avranno raggiunto livelli accettabili di raccolta differenziata avranno uno sconto su queste tasse. È un meccanismo che incentiva a recuperare i ritardi in questo settore".6) Economica circolare (rifiuti zero) sanzioni sulle emissioni, etc.La prevenzione dei rifiuti, l'economia circolare (rifiuti zero) e i dati sulla gestioneIl programma di prevenzioneIn attuazione dell'art. 29 della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che prevede che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013, il Ministero dell'ambiente ha emanato il decreto direttoriale 7 ottobre 2013 di adozione e approvazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR). Il PNPR fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL;riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL.La citata norma contenuta nell'art. 29 della direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'art. 180, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006, che ha altresì previsto che il Ministero dell'ambiente presenti alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente ha presentato, in data 14 gennaio 2015, la relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti aggiornata al 31 dicembre 2014 (Doc. CCXXIV, n. 1).Verso un'economia circolare a "rifiuti zero"La prevenzione dei rifiuti rappresenta una delle finalità perseguite dal pacchetto di misure sull'economia circolare, adottato dalla Commissione europea nel luglio 2014, al cui interno in particolare è contenuta la comunicazione "Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa" (COM(2014)398), su cui la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del 19 novembre 2014, la risoluzione Doc. XVIII, n. 80.La tematica "rifiuti zero" è oggetto di un disegno di legge di iniziativa popolare (Atto Camera n. 1647) all'esame della Commissione Ambiente della Camera.Lo stato attuale del sistema di gestione dei rifiuti: i rapporti dell'ISPRANel corso del 2014 l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha diffuso tre diversi rapporti che forniscono una visione di dettaglio dei dati relativi alla gestione dei rifiuti sul territorio nazionale:il rapporto rifiuti urbani; che fornisce di dati relativi a produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani e loro successiva gestione, nonché alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e al sistema tariffario;il rapporto rifiuti speciali, che fornisce i dati relativi alla produzione e alla gestione di tali rifiuti;il rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani.Legge 4 marzo 2014, n. 46Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)(estratto)9. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.";b) al comma 3 le parole: ", o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano" sono sostituite dalle seguenti: " , o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano";c) il comma 5 è sostituito dal seguente:"5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.";d) il comma 9 è sostituito dal seguente:"9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione."7) Decreto Scia 2. Semplificazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 4) e semplificazione degli interventi di bonifica (art.5).Decreto legislativo attuativo della legge 124/2015, esaminato in via preliminare dal consiglio dei ministri del 15 giugno 2016 in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.8) Pacchetto europeo Low carbLa Commissione si sta adoperando per mantenere la competitività dell'UE a fronte dell'evoluzione del modello socioeconomico globale dovuta all'impulso verso un'economia moderna e a basse emissioni di carbonio impresso dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Le proposte di oggi stabiliscono dei principi guida chiari ed equi per gli Stati membri, affinché possano prepararsi per il futuro e mantenere la competitività dell'UE. Ciò è fondamentale per l'Unione dell'energia e per una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici.Nel 2014 l'UE ha concordato un impegno chiaro: ridurre collettivamente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 in tutti i settori dell'economia. Le proposte di oggi presentano obiettivi annuali vincolanti per gli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2021-2030 nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'agricoltura, dei rifiuti, dell'uso del suolo e della silvicoltura, in quanto fattori che contribuiscono all'azione dell'UE per il clima (si vedano le schede informative MEMO/16/2499 e MEMO/16/2496). Il nuovo quadro si basa sui principi di equità, solidarietà, efficacia in termini di costi e integrità ambientale. Tutti gli Stati membri sono coinvolti, in quanto saranno in prima linea nel decidere le modalità di attuazione delle misure intese a conseguire l'obiettivo concordato per il 2030. La Commissione presenta inoltre una strategia sulla mobilità a basse emissioni, che pone le basi per lo sviluppo di misure a livello UE per veicoli con emissioni ridotte o nulle e per combustibili alternativi a basse emissioni (si veda la scheda informativa MEMO/16/2497).Nell'UE sono già state avviate delle attività per allineare investimenti privati con gli obiettivi in materia di clima e di efficienza delle risorse. Gli strumenti finanziari dell'UE sono elementi fondamentali nell'ambito dei finanziamenti per il clima. Oltre il 50% degli investimenti approvati finora riguarda aspetti pertinenti al clima. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici, in quanto parte del piano di investimenti per l'Europa, è prossimo al conseguimento dell'obiettivo di mobilitare almeno 315 milioni di EUR per investimenti supplementari nell'economia reale entro la metà del 2018. Inoltre, la Commissione si adopera per garantire che la spesa di bilancio dell'UE sia allineata con gli obiettivi in materia di clima. Almeno il 20% dell'attuale bilancio dell'UE è esplicitamente connesso al clima.9) Accordo di Parigi COP21L’obiettivo del nuovo accordo universaleL’accordo prevede un obiettivo davvero molto ambizioso: contenere l’aumento della temperatura globale del pianeta ben al di sotto dei 2°C, perseguendo idealmente il goal di +1,5°C. Promotori di quest’obiettivo sono stati i rappresentanti delle piccole isole e degli altri stati più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico, per i quali quel mezzo grado può fare la differenza tra la vita e la morte.Il testo infatti non fornisce una chiara road map, né obiettivi a breve termine, ma si basa completamente sulle Indc dei singoli paesi. Queste dovranno sì essere revisionate nel 2018, ma allo stato attuale mettono il mondo in una traiettoria di aumento della temperatura tra i 2,7°C e i 3,7°C. “Secondo le conclusioni dell’Ipcc, per limitare il riscaldamento a 2°C dobbiamo tagliare le emissioni rispetto al 2010 del 40-70% entro il 2050. Per raggiungere il target di 1,5°C il taglio deve essere più sostanziale, tra il 70 e il 95% entro il 2050”, ha dichiarato oggi Kallbekken.Per quanto riguarda il nodo chiave della differentiation, la diversa responsabilità storica tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo secondo quanto stabilito dalla convenzione e un conseguente diverso impegno finanziario, questa è prevista in qualche misura dall’accordo, anche se non quanto desiderato da alcuni degli attori. Secondo il testo, “i paesi sviluppati devono fornire le risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo”. I 100 miliardi l’anno a partire dal 2020, previsti dall’100 billion goal, sono un punto di partenza e ulteriori fondi devono essere stanziati in misura che sarà decisa nel 2025. Tuttavia mancano dettagli sulle effettive dimensioni di questi finanziamenti, su quando e su come saranno forniti.L’accordo riconosce anche l’importanza di investire di più in adaptation e resilience, ma anche qui non entra nello specifico di azioni concrete e fondi stanziati, pur stabilendo che dovranno essere i Paesi sviluppati a fornirli. Conferma poi il Meccanismo di Varsavia per la valutazione delle perdite e dei danni subiti da alcuni paesi a causa del riscaldamento globale, anche se esclude la possibilità di individuare responsabilità civili o di stabilire risarcimenti specifici.Per quanto riguarda i meccanismi di trasparenza e revisione, il testo stabilisce una cornice flessibile all’interno della quale si chiede alle nazioni di presentare regolarmente un inventario delle emissioni prodotte e assorbite, aggiornamenti sui progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi previsti e informazioni sul trasferimento di capitali e conoscenze tecnologiche e supporto alla capacity-building. Viene poi stabilito un meccanismo che prevede la revisione da parte della Cop stessa dei progressi relativi a questo accordo e una rivalutazione degli impegni individuali (per fare in modo che portino all’obiettivo finale, cosa che oggi non fanno) ogni 5 anni a partire dal 2023.10) Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 in vigore dal 1 gennaio 2017Notizie su dati ambientali relative a emissioni in atmosfera e uso di risorse energetiche, di impatto sulla salute, rispetto di diritti umani ed aspetti sociali attinenti il personale. Sono l’oggetto del nuovo obbligo di informativa supplementare per gli enti di interesse pubblico da depositare presso il registro delle imprese con riferimento a partire dagli esercizi con inizio dall’1/1/2017. Pesanti sanzioni fino a 100 mila euro in caso di omissione e fino a 150 mila in ipotesi di falsità delle dichiarazioni. È quanto prevede lo schema di decreto legislativo, approvato martedì dal consiglio dei ministri, di attuazione della direttiva 2014/95/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/Ue per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni.L’adempimento informativo. Il provvedimento introduce per imprese e gruppi di grandi dimensioni l’obbligo di presentare la dichiarazione non finanziaria che riguarda, in particolare, informazioni ambientali e sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione. Sono tenuti alla redazione della citata dichiarazione individuale: le società quotate, le banche e le compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che abbiano superato specifici parametri fissati dalla direttiva (vedi tabella). Tale adempimento è diretto ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei risultati, e dell’impatto della stessa verso i temi sociali/ambientali. Allo scopo, la stessa dovrà descrivere il modello aziendale di gestione ed organizzazione dell’impresa; le politiche attuate ed i risultati conseguiti, nonché i principali rischi generati o subiti che derivano dall’attività d’impresa, dai suoi prodotti o servizi e dai rapporti commerciali. Le informazioni richieste sono fornite con raffronto a quelle degli esercizi precedenti e deve essere fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato. Gli enti di interesse pubblico che non dovessero praticare politiche attinenti gli ambiti in commento, devono motivare tale scelta nella medesima dichiarazione.